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ACOMITATO DI QUARTIERE “ISOLA SACRA NUOVA”

STATUTO

Articolo 1

Territorio del quartiere

Il territorio del Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA, è quello descritto all’articolo 1 (uno) dell’Atto Costitutivo. Eventuali modifiche delle delimitazioni territoriali del Comitato, finalizzate al conseguimento di omogeneità socio – economica, e/o di una migliore gestione del territorio e/o dell’ambiente, sono deliberate dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste dall’articolo 10 (dieci) per le modifiche statutarie.

Articolo 2

Sede

La sede del Comitato di Quartiere è in Fiumicino, Via G. Frassinetti 1, presso la Parrocchia S.P.Frassinetti. L’ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo su propria iniziativa, od a seguito di richiesta motivata da parte del Parroco.

Articolo 3

Finalità del Comitato di Quartiere

Il Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA è espressione di tutti i Cittadini che vivono ed operano sul suo territorio. Suoi scopi precipui sono la difesa degli interessi di tutti i Cittadini rappresentati e la promozione dei valori di solidarietà, associativi, della scuola, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nel Quartiere. Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA si propone di :

Ø       promuovere, anche d’intesa con le pubbliche Istituzioni e con Enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;

Ø       svolgere fattiva opera di proponimento affinché le pubbliche Amministrazioni (Regione, Provincia e Comune) si attivino in tutte quelle iniziative atte a realizzare un efficiente sistema di decentramento e di riassetto di tutto il territorio dell’Isola Sacra, organizzato in Quartieri al servizio dello sviluppo civile, sociale ed economico, in accordo con i principi fissati nella parte seconda, titolo V della Costituzione, e nel rispetto delle norme fissate dagli articoli 4, 5, 6, 8 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 ( testo unico delle autonomie locali );

Ø       essere un Comitato consultivo tra l’Amministrazione Comunale e le organizzazioni impegnate in progetti di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, per promuovere, coordinare e valutare le iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati;

Ø       promuovere tutte le iniziative per la soluzione dei problemi dei disabili, degli anziani, dei disoccupati, degli svantaggiati e degli emarginati;

Ø       prestare particolare attenzione alle istanze dell’infanzia, dei giovani e delle donne;

Ø       potenziare la diffusione della cultura specifica dei propri sostenitori con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi di formazione ed aggiornamento professionale da esso patrocinati;

Ø       promuovere il rispetto delle Leggi sulla trasparenza;

Ø       promuovere e sostenere, d’intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;

Ø       informare i Cittadini mediante la pubblicazione di un giornale di quartiere, con diffusione di volantini ed altri mezzi.

ARTICOLO 4

 Adesione al Comitato

Possono aderire al Comitato in qualità di Aderente o di Sostenitore, senza distinzione di razza, sesso, fede religiosa ecc, tutti i Cittadini che vivono, che operano o che sono domiciliati nel territorio del Comitato di cui all’articolo 1 ( uno ) dell’Atto Costitutivo.

 

Chi intende iscriversi al Comitato in qualità di Aderente, deve presentare regolare domanda individuale corredata di:

 

Ø       Modulo preparato dal Consiglio Direttivo e completato a cura dell’aspirante Aderente, indicante i propri dati. Il Comitato, nel rispetto delle Leggi sulla privacy, si impegna a non diffondere all’esterno i dati ottenuti dai propri iscritti

Ø       Dichiarazione di accettazione dello Statuto

 

Il Consiglio Direttivo decide in modo insindacabile sull’ammissione degli aspiranti Aderenti, senza necessità di motivazione.

L’aspirante Aderente che si iscrive al Comitato, si impegna ad osservare il presente Statuto in ogni sua parte ed a collaborare, nei modi previsti dal presente Statuto e dalle Delibere degli Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ),  per il raggiungimento degli scopi comuni.

L’iscrizione al Comitato in qualità di Aderente dà diritto a:

 

Ø       Partecipare alle riunioni dell’assemblea Generale di Quartiere con solo diritto di parola

Ø       Essere chiamato dal Consiglio Direttivo a presiedere od a far parte della Commissione Elettorale di cui all’articolo 20 ( venti )

Ø       Presentare agli Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ), proposte, idee e programmi per il raggiungimento degli scopi comuni

 

L’iscrizione al Comitato in qualità di Aderente, salvo diversa comunicazione da presentare nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 5 ( cinque ) del presente Statuto, si intende rinnovata automaticamente all’inizio di ogni anno.

 

Chi intende iscriversi al Comitato in qualità di Sostenitore, oltre a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, deve versare nelle casse del Comitato un contributo annuale la cui entità è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide in modo insindacabile sull’ammissione degli aspiranti Sostenitori, senza necessità di motivazione.

L’aspirante Sostenitore che si iscrive al Comitato, si impegna ad osservare il presente Statuto in ogni sua parte ed a collaborare, nei modi previsti dal presente Statuto e dalle Delibere degli Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ), per il raggiungimento degli scopi comuni.

L’iscrizione al Comitato in qualità di Sostenitore dà diritto a:

 

Ø       Partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale di Quartiere con diritto di parola e di voto

Ø       Essere chiamato dal Consiglio Direttivo a presiedere od a far  parte della Commissione Elettorale di cui all’articolo 20 ( venti )

Ø       Votare per i candidati alla carica di componente degli Organi Direttivi

Ø       Candidarsi alla carica di componente degli Organi Direttivi

Ø       Presentare agli Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ), idee, proposte e programmi per il raggiungimento degli scopi comuni

I sopraelencati diritti, si applicano solo ai Sostenitori in regola con il pagamento della quota annuale.

 

L’iscrizione al Comitato in qualità di Sostenitore, deve essere rinnovata annualmente attraverso il versamento entro il 31 Marzo di ogni anno della quota annuale; il mancato versamento entro i tempi previsti dal presente comma, comporterà la decadenza dalla carica di Sostenitore.

Sono di diritto Aderenti del Comitato i Sostenitori del “Comitato Promotore per il Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA”.

Possono essere nominato Sostenitori Onorari, tutti gli Aderenti e Sostenitori più esperti e rappresentativi delle varie realtà locali del Quartiere e che contribuiscono, in modo particolare sul piano sociale, tecnico e culturale, al raggiungimento degli scopi del Comitato. ai Sostenitori Onorari competono gli stessi diritti ed obblighi degli altri Sostenitori, tranne il versamento della quota associativa. I Sostenitori Onorari partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo diritto di parola e senza diritto di voto. Sono di diritto Sostenitori Onorari del Comitato i Sostenitori Onorari del “Comitato Promotore per il Comitato di quartiere ISOLA SACRA NUOVA”.

I membri del Consiglio Direttivo, dovranno versare nelle casse del Comitato un contributo mensile la cui entità viene stabilita dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 5

Recesso

Ciascun Aderente e ciascun Sostenitore può recedere dal Comitato in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso dal Comitato non dà comunque diritto al rimborso della quota annuale versata.

Ciascun Aderente e ciascun Sostenitore,  in caso di inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali, può anche essere espulso dal Presidente con provvedimento scritto da inviare al domicilio dell’Aderente o del Sostenitore.  Il provvedimento di espulsione va ratificato entro 30 (trenta) giorni dal Consiglio Direttivo.  L’espulsione non dà comunque diritto alla restituzione della quota annuale versata.

Articolo 6

Organi direttivi del Comitato di Quartiere

Gli organi direttivi del Comitato di Quartiere sono:

Ø       il Consiglio Direttivo;

Ø       l’Ufficio di Presidenza;

Articolo 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Comitato di Quartiere, può essere composto da massimo 25                   ( venticinque ) membri eletti tra i Sostenitori con pubblico voto secondo le norme fissate dall’articolo 20(venti). Rappresentanti di Comitati, Associazioni, Organizzazioni, ecc, sia pubbliche che private, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 (dieci).                                                                             Il Consiglio Direttivo dura in carica due  anni, trascorsi i quali, entro 90 (novanta) giorni, deve fissa la data di nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.
Il Consiglio Direttivo da comunicazione sulla data delle nuove elezioni e sui termini per la presentazione delle candidature ai Sostenitori.                                                                                                                                                 L’incarico di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente Aggiunto, Presidente e membro di Commissione, non è retribuito.
                                                                                                     Il Consigliere decade dalla propria carica in caso di:

1.        trasferimento in un altro Quartiere od in un altro Comune

2.        in caso di mancata partecipazione, senza giustificazione, a 3 ( tre ) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo

Il Presidente di Commissione decade da tutte le proprie cariche in caso di:

1.        trasferimento in un altro Quartiere od in un altro Comune

2.        in caso di mancata partecipazione, senza giustificazione, a 3 ( tre ) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo

3.        in caso di mancata partecipazione, senza giustificazione, a 6 ( sei ) riunioni consecutive dell’Ufficio di Presidenza

Al componente del Consiglio Direttivo decaduto dalla carica subentra il primo, per numero di preferenze, dei non eletti. Così, parimenti, il primo dei non eletti subentra al componente del Consiglio Direttivo dimissionario o per qualsiasi motivo impedito. Nel caso non ci fossero nominativi a disposizione, il Consiglio Direttivo provvederà d’ufficio alla nomina del sostituto. Viene considerato assente il componente del Consiglio Direttivo che, fatti salvi i casi di estrema urgenza, abbandona la riunione prima che sia terminata la discussione dell’argomento posto al 1° punto dell’ordine del giorno.                                                                                                                                                                                Nel caso in cui i membri del Consiglio Direttivo dovessero scendere al di sotto di 13 (tredici), il Consiglio decade e si procede con l’indizione di nuove elezioni.

Articolo 8

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l’attività del Comitato di Quartiere, in particolare provvede:

Ø       all’approvazione delle richieste di adesione;

Ø       alla nomina dell’Ufficio di Presidenza;

Ø       alla nomina dei Presidenti delle commissioni stabilendone le competenze e dando gli indirizzi generali o conferendo eventuali incarichi specifici;

Ø       alla nomina di Consiglieri delegati, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto;

Ø       all’ eventuale modifica delle limitazioni territoriali del Comitato, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto;

Ø       all’aggiornamento dello Statuto, nei casi e nei modi previsti dallo stesso;

Ø       alla formazione della Lista contenente i nominativi dei Sostenitori candidati alle elezioni;

Ø       alla nomina dei Sostenitori Onorari;

Ø       alla nomina del Direttore e del Vice Direttore del giornale di quartiere;

Ø       all’approvazione del Regolamento che disciplina l’attività del giornale di quartiere;

Ø       all’approvazione della linea editoriale del giornale del Comitato di Quartiere;

Ø       a fissare annualmente la quota di iscrizione;

Ø       all’approvazione delle fonti di finanziamento;

Ø       all’approvazione del rendiconto di ogni anno solare del Comitato di Quartiere e all’impiego del residuo attivo della gestione;

Ø       all’approvazione del rendiconto di ogni anno solare del giornale di quartiere;

Ø       all’eventuale nomina di collaboratori esterni;

Ø       all’approvazione di eventuali spese straordinarie;

Ø       all’esclusione dei Componenti gli Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ) in caso di mancata partecipazione, senza giustificazione, a 3 ( tre ) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo e/o in caso di mancata partecipazione, senza giustificazione, a 6 (sei) riunioni consecutive dell’Ufficio di Presidenza

Ø       alla sostituzione con i primi dei non eletti, oppure d’ufficio in caso di assenza di nominativi sulla Lista, dei consiglieri dimissionari, trasferiti o, per qualsiasi motivo impediti;

Ø       a cambiare la sede del Comitato di Quartiere;

Ø       alla discussione ed all’approvazione, o meno, delle proposte avanzate dall’Ufficio di Presidenza o dai singoli membri del Consiglio Direttivo ed attinenti l’attività per l’attuazione delle finalità del Comitato di Quartiere.-

Ø       alla modifica del presente Statuto;

Ø       alla nomina della Commissione Elettorale;

Ø       a stabilire la data delle elezioni;

Ø       a stabilire giorni ed orari durante i quali sono raccolte le candidature;

Ø       a determinare l’eventuale entità del contributo spese a carico dei candidati per gli oneri di pubblicazione delle modalità delle elezioni;

Ø       ad accettare eventuali donazioni, lasciti, proposte di finanziamento, ecc.

Ø       a ratificare i provvedimenti di espulsione a carico dei sostenitori decisi dal Presidente.

Articolo 9

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, in via ordinaria ed in seduta pubblica, una volta al mese, presso la sede del Comitato o altrove.
Il Presidente è tenuto a convocare i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo data, ed ora della riunione mensile.
Il Consiglio Direttivo, oltre che mensilmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.
Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta, i detti consiglieri possono provvedere direttamente alla convocazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita deliberazione le modalità di convocazione.                                                                               Il Vice Presidente Vicario redige e custodisce tutti i verbali e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni


Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.            Al fine di contribuire
, in modo particolare sul piano sociale, tecnico e culturale, al raggiungimento degli scopi del Comitato, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo diritto di parola, i Sostenitori Onorari.                                                                                                                                       Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, anche i rappresentanti di Organizzazioni/Enti religiosi o laici, Comitati delle zone limitrofe, Associazioni operanti sul territorio, che avranno diritto di presentare delle proposte e/o fornire auspicabili pareri, comunque non vincolanti per il Consiglio, al fine di promuovere una intelligente collaborazione su progetti comuni, che conducono al raggiungimento di interessi reciproci.
Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di uno o più componenti l’Ufficio di Presidenza, o di uno o più Presidenti di Commissione devono essere sempre prese con la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.                                                                         Tutte le deliberazioni del Consiglio concernenti la scelta e la revoca di eventuali Consiglieri Delegati a rappresentare il Comitato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza  ( 50%+1) dei componenti il Consiglio.                                                                                                                                                                                      Il presente Statuto può, ai fini di adeguamento a nuove normative statali, regionali, provinciali e comunali, essere modificato, previa deliberazione del Consiglio presa con le maggioranze previste dal comma seguente, mediante soppressione o sostituzione degli articoli in esso contenuti, senza che tale adeguamento costituisca modifica dello Statuto.                                                                                                                                                                                    Le deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto, devono essere approvate da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

Articolo 11

Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto da:

Ø       il Presidente

Ø       il Vice Presidente Vicario

Partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, di volta in volta, il Presidente della Commissione investita delle attribuzioni oggetto della discussione.                                                                                                                       Partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, di volta in volta, il Consigliere Delegato investito delle attribuzioni oggetto della discussione.                                                                                                                                                                     Partecipano alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i Consiglieri Collaboratori di cui all’articolo 12 ( dodici ) dello Statuto.                                                                                                                                                                                         Se nominato, partecipa alle riunioni il Vice Presidente Aggiunto.

Articolo 12

Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo e di coordinamento e provvede a deliberare e gestire le questioni di urgenza ed in particolare provvede a:

Ø       dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Ø       nominare i componenti delle Commissioni

Ø       coordinare l’attività delle Commissioni;

Ø       sottoporre al Consiglio Direttivo proposte, idee e programmi;

Ø       organizzare il finanziamento del Comitato;

In caso di necessità e di utilità l’Ufficio di Presidenza nomina dei Consiglieri Collaboratori per l’espletamento di tutte le funzioni attribuite all’Ufficio di Presidenza dallo Statuto e dalle Delibere del Consiglio Direttivo.                                   Dopo la scadenza del mandato, l’Ufficio di Presidenza, unitamente al Consiglio Direttivo, rimane in carica per l’espletamento degli affari correnti e sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Convocazione dell’Ufficio di Presidenza

L’ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, ogni 15 (quindici) giorni in un giorno fissato dal Presidente.
L’Ufficio di Presidenza si riunisce presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove.
L’Ufficio di Presidenza, oltre che quindicinalmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi componenti
Decorsi inutilmente 5 (cinque) giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.
L’Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita sua delibera le modalità di convocazione.

Articolo 14

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza, validità delle deliberazioni

L’Ufficio di Presidenza è validamente costituito dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario.
Hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Presidente di Commissione
ed il Consigliere Delegato di volta in volta convocati.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Vice Presidente Vicario, redige e custodisce tutti i verbali e le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.

Articolo 15

Il Presidente

Il Presidente dura in carica due anni e comunque non oltre la consigliatura, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.
Il Presidente presiede l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale di Quartiere.                      La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e presieduta dal consigliere che ha ricevuto più voti nelle elezioni.
Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale di Quartiere, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.                                                                                                                                 Il Presidente può anche avvalersi, per fini puramente rappresentativi, presso enti ed istituzioni, di persone non residenti nel territorio del Comitato, ma comunque residenti nel Comune di Fiumicino.                                                                   Il Presidente, nei casi e nei modi previsti dal Presente Statuto, può decidere l’espulsione di uno o più Aderenti e Sostenitori.

Articolo 16

Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario dura in carica due anni e comunque non oltre la consigliatura, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente Vicario può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista per eleggerlo.                                                                                                                                                                               Il Vice Presidente Vicario collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza e/o vacanza e/o impedimento ed espleta tutti gli incarichi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.                                                              Il Vice Presidente Vicario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea Generale di Quartiere, coordina e gestisce i lavori delle Commissioni e  ne relaziona i lavori e le attività al Presidente del Comitato, custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità, presenta periodicamente all’Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale
Il Vice Presidente Vicario è membro dell’Ufficio di Presidenza con diritto di voto ed espleta tutti gli incarichi nell’ambito delle deleghe a lui conferite

Articolo 17

Il Vice Presidente Tesoriere (Segretario)

È eventualmente nominato con il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente Aggiunto.                                                                                                                                                                   Il Vice Presidente Aggiunto dura in carica due anni e comunque non oltre la consigliatura, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente Aggiunto può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.                                                                                                                                Il Vice Presidente Aggiunto partecipa con diritto di voto alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza.                                            Il Vice Presidente Aggiunto collabora con l’Ufficio di Presidenza per il raggiungimento degli scopi comuni del Comitato nell’ambito delle deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo e/o dall’Ufficio di Presidenza.                                                                                                                                              In  caso di contemporanea assenza e/o vacanza e/o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente Aggiunto supplisce ad entrambe le cariche con tutti i poteri che ne competono.

Articolo 18

Le Commissioni

Con approvazione del Consiglio Direttivo e su proposta del Presidente della Commissione possono far parte delle Commissioni esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo; tale collaborazione con il Comitato può prevedere un rimborso spese.                                                                                                                                                                              La Commissione risponde collegialmente al Consiglio Direttivo delle deleghe attribuite, pertanto ogni componente della Commissione facente parte contemporaneamente degli Organi Direttivi di cui all’Articolo 6 ( sei ), è automaticamente delegato a rappresentare ed a votare per tutti i componenti della propria Commissione assenti alle riunioni ordinarie e straordinarie; tale diritto viene esercitato nei modi e nelle forme previste dal Regolamento delle riunioni del Consiglio Direttivo.                                                                                                                                                                                      Il Presidente di Commissione propone i nominativi dei componenti della Commissione all’Ufficio di Presidenza, organizza e coordina i lavori nell’ambito della delega ricevuta, ne fa la sintesi e comunica i risultati e le proposte all’Ufficio di Presidenza.                                                                                                                                                                               I Presidenti delle Commissioni durano in carica secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo , sono rieleggibili e sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.
I Presidenti delle Commissioni possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prescritta per eleggerli.
I Presidenti delle Commissioni sono membri dell’Ufficio di Presidenza con diritto di voto secondo quanto stabilito dall’articolo 14 (quattordici).                                                                                                                                                 I Presidenti di Commissione, nei casi e nei modi previsti dall’articolo 10 ( dieci ) dello Statuto, possono essere affiancati da uno o più Consiglieri Delegati.                                                                                                                                              I Presidenti di Commissione possono, al pari di tutti gli altri Consiglieri, essere delegati a rappresentare il Comitato, nei casi e nei modi previsti dall’art. 10 (dieci).

In  caso di contemporanea assenza e/o vacanza e/o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario e non fosse stato nominato il Vice Presidente Aggiunto, il Presidente di Commissione iscritto da più tempo al Comitato supplisce entrambe le cariche. Ove risultasse parità di periodo di iscrizione, subentrerà il Presidente di Commissione più anziano.

Articolo 19

Assemblea Generale di Quartiere

L’Assemblea Generale è un organo di indirizzo generale e consultivo formato da tutti gli iscritti al Comitato, da convocarsi a cura del Presidente ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti di carattere generale impongano di riferire,discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti.                                                                                                          L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, nonché l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione. Esso deve essere comunicato a ciascun iscritto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei votanti.
Dello svolgimento dell’assemblea generale si redigono i verbali scritti e custoditi dal Vice Presidente Vicario

ARTICOLO 20

Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo

L’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo avviene ogni 2 (due) anni con le scadenze previste dall’articolo 7 (sette).

Possono candidarsi alle elezioni, tutti i Sostenitori aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo provvede a rendere nota la data e le modalità con cui si procederà alle elezioni.

Tutte le operazioni di voto vengono svolte in un locale aperto al pubblico e sono gestite da una Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale, è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da:

 

1.        il Presidente;

2.        il Segretario;

3.        uno o più Scrutatori

 

non possono far parte della Commissione, i candidati alle elezioni.

Ogni Sostenitore che intenda candidarsi, deve presentarsi nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, munito di un documento di identità e dell’apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, controfirmato anche da almeno altri 10 (dieci) Sostenitori; ciascun Sostenitore può firmare solo una candidatura. Le candidature non possono essere controfirmate da altri candidati alle elezioni. Ogni Sostenitore già componente del Consiglio Direttivo che intenda candidarsi, deve presentarsi nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo munito di un documento di identità e dell’apposito modulo predisposto dal Consiglio. Eventuali dichiarazioni incomplete, false o errate saranno respinte dal Consiglio Direttivo. Al momento della presentazione della candidatura, il Candidato  versa un contributo spese preventivamente fissato dal Consiglio Direttivo. Il contributo resterà nelle casse del Comitato indipendentemente dal risultato delle elezioni.

 

Scaduti i termini, tutte le candidature ammesse vengono inserite, a cura del consiglio Direttivo, in una Lista, che  elenca in ordine alfabetico il cognome, il nome, la data di nascita e l’indirizzo dei candidati.

Tutti gli aventi diritto votano con preferenza unica il loro candidato su un’apposita scheda elettorale. La scheda elettorale contiene, in una o più colonne, la lista dei candidati in ordine alfabetico; per essere valida, deve contenere il logo del Comitato e la firma del Presidente e del Segretario della Commissione Elettorale.

Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e confronta il numero di schede contenute con il numero dei votanti. Ove il numero delle schede contenute nell’urna non coincidesse con il numero di votanti, le elezioni vengono annullate dal Presidente della Commissione Elettorale e devono essere ripetute. Durante lo scrutinio, in caso di controversie tra i componenti della Commissione Elettorale, prevale il parere del Presidente della Commissione.

Terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale proclama eletti i  candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di ex-aequo, sarà eletto il candidato iscritto da maggior tempo al Comitato. Ove risultasse parità di periodo di iscrizione, sarà eletto il più anziano tra i candidati.

Il Presidente ed il Segretario della Commissione Elettorale redigono, sottoscrivono e consegnano al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, il verbale delle operazioni di scrutinio.

All’eletto che non intende più accettare l’incarico, o che fosse escluso per contraffazione di titoli e/o condizioni di partecipazione, subentrerà il primo dei non eletti, e così di seguito.

ARTICOLO 21

Diritto al voto

Hanno diritto al voto per il rinnovo degli organi direttivi di cui all’articolo 6, i Sostenitori Onorari e tutti i Sostenitori in regola con il versamento della quota annuale.

Articolo 22

Finanziamento

Il Comitato di Quartiere si finanzia attraverso le quote mensili versate dai membri del Direttivo, le quote annuali versate dai Sostenitori, il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti ed eventuali utili del giornale di quartiere.
Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi.

Il Consiglio stabilisce il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai suoi membri per lo svolgimento delle attività in nome e per conto del Comitato.

Per il conseguimento dei suoi fini,il Comitato godrà della massima autonomia nella gestione dei fondi. La raccolta, la gestione l’utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse, è affidata al Presidente del Comitato ed al Vice Presidente Vicario, i quali godono di ampia autonomia negoziale compreso l’accensione di conti correnti bancari o postali in nome e per conto del Comitato stesso, pur restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso. Resta comunque fermo il divieto di dividere tra i sostenitori eventuali utili.

È costituito un fondo cassa iniziale, con gli eventuali fondi provenienti dalle casse del “Comitato Promotore per il Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA”.

ARTICOLO 23

Controversie

 Con esclusione di ogni altra Giurisdizione, tutte le eventuali controversie saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre persone, nominate rispettivamente dalle parti in causa e per il terzo dal Presidente del Comitato.  Ove la controversia riguardi anche il Presidente, il terzo arbitro sarà nominato dal Vice-Presidente Vicario.

Articolo 24

Giornale di quartiere, organo del Comitato di Quartiere

Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di attivarsi per la nascita di un giornale che costituirà L’organo ufficiale del Comitato.
Il giornale è distribuito gratuitamente salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.
Il giornale è finanziato con le risorse del Comitato di Quartiere, con la vendita di spazi pubblicitari,  con contribuzioni volontarie dei cittadini, con contributi da parte delle pubbliche istituzioni, con donazioni e con lasciti.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore responsabile e del Vice Direttore.
Il Consiglio Direttivo redige ed approva il Regolamento che disciplina l’attività del giornale.
Il giornale è aperto alla collaborazione di tutti i cittadini con le modalità previste dal Regolamento che ne disciplina l’attività.
Il Consiglio Direttivo conferisce l’incarico al Direttore responsabile ed al Vice Direttore per un periodo non superiore alla scadenza del proprio mandato.
La sede legale del giornale è presso la sede del Comitato di Quartiere e può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il giornale non ha fini di lucro, pur avendo una propria autonoma gestione economica e finanziaria.
Eventuale differenza negativa di gestione è finanziata dal Comitato di Quartiere. Eventuale differenza positiva di gestione è devoluta a favore del Comitato di Quartiere.

ARTICOLO 25

Scioglimento del Comitato

Il Comitato rimane in vita fino al raggiungimento di tutte le finalità. Il Comitato può anche sciogliersi a seguito di una specifica deliberazione dell’Assemblea Generale di Quartiere, presa col voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque percento) dei componenti.  Al momento dello scioglimento, la destinazione di eventuali residui di cassa sarà decisa dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Norme Transitorie e Finali

I membri del Consiglio di Comitato del “Comitato Promotore per il Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA”, approvano lo Statuto del Comitato di Quartiere e, in deroga a quanto stabilito nel presente Statuto, stabiliscono le cariche sociali del primo Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA, del quale fanno parte di diritto.                                                                                                                                              

Il presente Statuto, fa riferimento all’Atto Costitutivo del “Comitato Promotore per il Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA”, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 7, in data 05/08/02, serie 3, al numero 7276.

A motivo di imparzialità, il Comitato sospenderà ogni sua attività in concomitanza con le Elezioni Comunali, dal giorno della convocazione dei Comizi Elettorali, al giorno dello svolgimento delle elezioni stesse.

Copia del presente Statuto e di eventuali modifiche, deve essere inviata al Prefetto di Roma, al Sindaco di Fiumicino, a tutte la Autorità competenti e diffuso tra la cittadinanza.

 Letto, si approva.                                        

                                     

  
     
 


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