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ACOMITATO
DI QUARTIERE “ISOLA SACRA NUOVA”
STATUTO
Articolo 1
Territorio
del quartiere
Il
territorio del Comitato di
Quartiere ISOLA SACRA NUOVA, è quello descritto all’articolo
1 (uno) dell’Atto Costitutivo. Eventuali modifiche delle
delimitazioni territoriali del Comitato, finalizzate al
conseguimento di omogeneità socio – economica, e/o di una
migliore gestione del territorio e/o dell’ambiente, sono
deliberate dal Consiglio Direttivo con le maggioranze
previste dall’articolo 10 (dieci) per le modifiche
statutarie.
Articolo 2
Sede
La sede del Comitato di
Quartiere è in Fiumicino, Via G. Frassinetti 1, presso la
Parrocchia S.P.Frassinetti. L’ubicazione della sede potrà
essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo su
propria iniziativa, od a seguito di richiesta motivata da
parte del Parroco.
Articolo 3
Finalità del
Comitato di Quartiere
Il Comitato di Quartiere
ISOLA SACRA NUOVA è espressione di tutti i Cittadini che
vivono ed operano sul suo territorio. Suoi scopi precipui
sono la difesa degli interessi di tutti i Cittadini
rappresentati e la promozione dei valori di solidarietà,
associativi, della scuola, culturali, sociali, morali,
politici e religiosi che si manifestano nel Quartiere. Per
il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di
Quartiere ISOLA SACRA NUOVA si propone di :
Ø
promuovere, anche
d’intesa con le pubbliche Istituzioni e con Enti pubblici e
privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la
salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento
della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e,
in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di
pubblico interesse;
Ø
svolgere fattiva opera di
proponimento affinché le pubbliche Amministrazioni (Regione,
Provincia e Comune) si attivino in tutte quelle iniziative
atte a realizzare un efficiente sistema di decentramento e
di riassetto di tutto il territorio dell’Isola Sacra,
organizzato in Quartieri al servizio dello sviluppo civile,
sociale ed economico, in accordo con i principi fissati
nella parte seconda, titolo V della Costituzione, e nel
rispetto delle norme fissate dagli articoli 4, 5, 6, 8 del
Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 ( testo unico delle
autonomie locali );
Ø
essere un Comitato
consultivo tra l’Amministrazione Comunale e le
organizzazioni impegnate in progetti di cooperazione
internazionale con i Paesi in via di sviluppo, per
promuovere, coordinare e valutare le iniziative promosse dai
diversi soggetti pubblici e privati;
Ø
promuovere tutte le
iniziative per la soluzione dei problemi dei disabili, degli
anziani, dei disoccupati, degli svantaggiati e degli
emarginati;
Ø
prestare particolare
attenzione alle istanze dell’infanzia, dei giovani e delle
donne;
Ø
potenziare la diffusione
della cultura specifica dei propri sostenitori con i mezzi
ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi di
formazione ed aggiornamento professionale da esso
patrocinati;
Ø
promuovere il rispetto delle
Leggi sulla trasparenza;
Ø
promuovere e sostenere,
d’intesa con le realtà associative presenti sul territorio,
convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli
e manifestazioni sportive;
Ø
informare i Cittadini
mediante la pubblicazione di un giornale di quartiere, con
diffusione di volantini ed altri mezzi.
ARTICOLO 4
Adesione
al Comitato
Possono
aderire al Comitato in qualità di Aderente o di Sostenitore,
senza distinzione di razza, sesso, fede religiosa ecc, tutti
i Cittadini che vivono, che operano o che sono domiciliati
nel territorio del Comitato di cui all’articolo 1 ( uno )
dell’Atto Costitutivo.
Chi intende
iscriversi al Comitato in qualità di Aderente, deve
presentare regolare domanda individuale corredata di:
Ø
Modulo preparato
dal Consiglio Direttivo e completato a cura dell’aspirante
Aderente, indicante i propri dati. Il Comitato, nel rispetto
delle Leggi sulla privacy, si impegna a non diffondere
all’esterno i dati ottenuti dai propri iscritti
Ø
Dichiarazione di
accettazione dello Statuto
Il Consiglio
Direttivo decide in modo insindacabile sull’ammissione degli
aspiranti Aderenti, senza necessità di motivazione.
L’aspirante
Aderente che si iscrive al Comitato, si impegna ad osservare
il presente Statuto in ogni sua parte ed a collaborare, nei
modi previsti dal presente Statuto e dalle Delibere degli
Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ), per il
raggiungimento degli scopi comuni.
L’iscrizione
al Comitato in qualità di Aderente dà diritto a:
Ø
Partecipare alle
riunioni dell’assemblea Generale di Quartiere con solo
diritto di parola
Ø
Essere chiamato
dal Consiglio Direttivo a presiedere od a far parte della
Commissione Elettorale di cui all’articolo 20 ( venti )
Ø
Presentare agli
Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ), proposte,
idee e programmi per il raggiungimento degli scopi comuni
L’iscrizione
al Comitato in qualità di Aderente, salvo diversa
comunicazione da presentare nei modi e nei tempi previsti
dall’articolo 5 ( cinque ) del presente Statuto, si intende
rinnovata automaticamente all’inizio di ogni anno.
Chi intende
iscriversi al Comitato in qualità di Sostenitore, oltre a
quanto previsto dal secondo comma del presente articolo,
deve versare nelle casse del Comitato un contributo annuale
la cui entità è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo decide in modo insindacabile sull’ammissione degli
aspiranti Sostenitori, senza necessità di motivazione.
L’aspirante
Sostenitore che si iscrive al Comitato, si impegna ad
osservare il presente Statuto in ogni sua parte ed a
collaborare, nei modi previsti dal presente Statuto e dalle
Delibere degli Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei
), per il raggiungimento degli scopi comuni.
L’iscrizione
al Comitato in qualità di Sostenitore dà diritto a:
Ø
Partecipare alle
riunioni dell’Assemblea Generale di Quartiere con diritto di
parola e di voto
Ø
Essere chiamato
dal Consiglio Direttivo a presiedere od a far parte della
Commissione Elettorale di cui all’articolo 20 ( venti )
Ø
Votare per i
candidati alla carica di componente degli Organi Direttivi
Ø
Candidarsi alla
carica di componente degli Organi Direttivi
Ø
Presentare agli
Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ), idee,
proposte e programmi per il raggiungimento degli scopi
comuni
I
sopraelencati diritti, si applicano solo ai Sostenitori in
regola con il pagamento della quota annuale.
L’iscrizione
al Comitato in qualità di Sostenitore, deve essere rinnovata
annualmente attraverso il versamento entro il 31 Marzo di
ogni anno della quota annuale; il mancato versamento entro i
tempi previsti dal presente comma, comporterà la decadenza
dalla carica di Sostenitore.
Sono di
diritto Aderenti del Comitato i Sostenitori del “Comitato
Promotore per il Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA”.
Possono essere
nominato Sostenitori Onorari, tutti gli Aderenti e
Sostenitori più esperti e rappresentativi delle varie realtà
locali del Quartiere e che contribuiscono, in modo
particolare sul piano sociale, tecnico e culturale, al
raggiungimento degli scopi del Comitato. ai Sostenitori
Onorari competono gli stessi diritti ed obblighi degli altri
Sostenitori, tranne il versamento della quota associativa. I
Sostenitori Onorari partecipano alle riunioni del Consiglio
Direttivo con solo diritto di parola e senza diritto di
voto. Sono di diritto Sostenitori Onorari del Comitato i
Sostenitori Onorari del “Comitato Promotore per il Comitato
di quartiere ISOLA SACRA NUOVA”.
I membri del
Consiglio Direttivo, dovranno versare nelle casse del
Comitato un contributo mensile la cui entità viene stabilita
dal Consiglio stesso.
ARTICOLO 5
Recesso
Ciascun Aderente e ciascun
Sostenitore può recedere dal Comitato in ogni momento,
previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio
Direttivo. Il recesso dal Comitato non dà comunque diritto
al rimborso della quota annuale versata.
Ciascun Aderente e ciascun
Sostenitore, in caso di inosservanza delle disposizioni
dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere
degli organi sociali, può anche essere espulso dal
Presidente con provvedimento scritto da inviare al domicilio
dell’Aderente o del Sostenitore. Il provvedimento di
espulsione va ratificato entro 30 (trenta) giorni dal
Consiglio Direttivo. L’espulsione non dà comunque diritto
alla restituzione della quota annuale versata.
Articolo 6
Organi
direttivi del Comitato di Quartiere
Gli organi direttivi del
Comitato di Quartiere sono:
Ø
il Consiglio Direttivo;
Ø
l’Ufficio di Presidenza;
Articolo 7
Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è
l’organo deliberante del Comitato di Quartiere, può essere
composto da massimo 25 (
venticinque ) membri eletti tra i Sostenitori
con pubblico voto secondo le norme fissate dall’articolo
20(venti). Rappresentanti di Comitati, Associazioni,
Organizzazioni, ecc, sia pubbliche che private, possono
partecipare alle riunioni del Consiglio, secondo quanto
stabilito dall’articolo 10 (dieci).
Il
Consiglio Direttivo dura in carica due anni, trascorsi i
quali, entro 90 (novanta) giorni, deve fissa la data di
nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla
scadenza del mandato.
Il Consiglio Direttivo da comunicazione sulla data delle
nuove elezioni e sui termini per la presentazione delle
candidature ai
Sostenitori.
L’incarico di membro del Consiglio
Direttivo, Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice
Presidente Aggiunto, Presidente e membro di Commissione, non
è retribuito.
Il
Consigliere decade dalla propria carica in caso di:
1.
trasferimento in un altro Quartiere od
in un altro Comune
2.
in caso di mancata partecipazione,
senza giustificazione, a 3 ( tre ) riunioni consecutive del
Consiglio Direttivo
Il Presidente di Commissione
decade da tutte le proprie cariche in caso di:
1.
trasferimento in un altro Quartiere od
in un altro Comune
2.
in caso di mancata partecipazione,
senza giustificazione, a 3 ( tre ) riunioni consecutive del
Consiglio Direttivo
3.
in caso di mancata partecipazione,
senza giustificazione, a 6 ( sei ) riunioni consecutive
dell’Ufficio di Presidenza
Al componente del Consiglio
Direttivo decaduto dalla carica subentra il primo, per
numero di preferenze, dei non eletti. Così, parimenti, il
primo dei non eletti subentra al componente del Consiglio
Direttivo dimissionario o per qualsiasi motivo impedito. Nel
caso non ci fossero nominativi a disposizione, il Consiglio
Direttivo provvederà d’ufficio alla nomina del sostituto.
Viene considerato assente il componente del Consiglio
Direttivo che, fatti salvi i casi di estrema urgenza,
abbandona la riunione prima che sia terminata la discussione
dell’argomento posto al 1° punto dell’ordine del
giorno.
Nel
caso in cui i membri del Consiglio Direttivo dovessero
scendere al di sotto di 13 (tredici), il Consiglio decade e
si procede con l’indizione di nuove elezioni.
Articolo 8
Attribuzioni
del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo
provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti
l’attività del Comitato di Quartiere, in particolare
provvede:
Ø
all’approvazione delle
richieste di adesione;
Ø
alla nomina dell’Ufficio di
Presidenza;
Ø
alla nomina dei Presidenti
delle commissioni stabilendone le competenze e dando gli
indirizzi generali o conferendo eventuali incarichi
specifici;
Ø
alla nomina di Consiglieri
delegati, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto;
Ø
all’ eventuale modifica
delle limitazioni territoriali del Comitato, nei casi e nei
modi previsti dallo Statuto;
Ø
all’aggiornamento dello
Statuto, nei casi e nei modi previsti dallo stesso;
Ø
alla formazione della Lista
contenente i nominativi dei Sostenitori candidati alle
elezioni;
Ø
alla nomina dei Sostenitori
Onorari;
Ø
alla nomina del Direttore e
del Vice Direttore del giornale di quartiere;
Ø
all’approvazione del
Regolamento che disciplina l’attività del giornale di
quartiere;
Ø
all’approvazione della linea
editoriale del giornale del Comitato di Quartiere;
Ø
a fissare annualmente la
quota di iscrizione;
Ø
all’approvazione delle fonti
di finanziamento;
Ø
all’approvazione del
rendiconto di ogni anno solare del Comitato di Quartiere e
all’impiego del residuo attivo della gestione;
Ø
all’approvazione del
rendiconto di ogni anno solare del giornale di quartiere;
Ø
all’eventuale nomina di
collaboratori esterni;
Ø
all’approvazione di
eventuali spese straordinarie;
Ø
all’esclusione dei Componenti
gli Organi Direttivi di cui all’articolo 6 ( sei ) in caso
di mancata partecipazione, senza giustificazione, a 3 ( tre
) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo e/o in caso
di mancata partecipazione, senza giustificazione, a 6 (sei)
riunioni consecutive dell’Ufficio di Presidenza
Ø
alla sostituzione con i
primi dei non eletti, oppure d’ufficio in caso di assenza di
nominativi sulla Lista, dei consiglieri dimissionari,
trasferiti o, per qualsiasi motivo impediti;
Ø
a cambiare la sede del
Comitato di Quartiere;
Ø
alla discussione ed
all’approvazione, o meno, delle proposte avanzate
dall’Ufficio di Presidenza o dai singoli membri del
Consiglio Direttivo ed attinenti l’attività per l’attuazione
delle finalità del Comitato di Quartiere.-
Ø
alla modifica del presente
Statuto;
Ø
alla nomina della
Commissione Elettorale;
Ø
a stabilire la data delle
elezioni;
Ø
a stabilire giorni ed orari
durante i quali sono raccolte le candidature;
Ø
a determinare l’eventuale
entità del contributo spese a carico dei candidati per gli
oneri di pubblicazione delle modalità delle elezioni;
Ø
ad accettare eventuali
donazioni, lasciti, proposte di finanziamento, ecc.
Ø
a ratificare i provvedimenti
di espulsione a carico dei sostenitori decisi dal
Presidente.
Articolo 9
Convocazione
del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si
riunisce, di norma, in via ordinaria ed in seduta pubblica,
una volta al mese, presso la sede del Comitato o altrove.
Il Presidente è tenuto a convocare i singoli consiglieri
comunicando loro, ordine del giorno, luogo data, ed ora
della riunione mensile.
Il Consiglio Direttivo, oltre che mensilmente, può essere
convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario
o quando ne è fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.
Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta, i detti
consiglieri possono provvedere direttamente alla
convocazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita deliberazione
le modalità di
convocazione.
Il Vice Presidente Vicario redige e custodisce tutti i
verbali e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 10
Costituzione
del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
Al fine di contribuire,
in modo particolare sul piano sociale, tecnico e culturale,
al raggiungimento degli scopi del Comitato,
partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo
diritto di parola, i Sostenitori
Onorari.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, anche i
rappresentanti di Organizzazioni/Enti religiosi o laici,
Comitati delle zone limitrofe, Associazioni operanti sul
territorio, che avranno diritto di presentare delle proposte
e/o fornire auspicabili pareri, comunque non vincolanti per
il Consiglio, al fine di promuovere una intelligente
collaborazione su progetti comuni, che conducono al
raggiungimento di interessi reciproci.
Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di uno
o più componenti l’Ufficio di Presidenza, o di uno o più
Presidenti di Commissione devono essere sempre prese con la
maggioranza dei componenti il Consiglio
Direttivo.
Tutte le deliberazioni del Consiglio concernenti la scelta e
la revoca di eventuali Consiglieri Delegati a rappresentare
il Comitato, sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza ( 50%+1) dei componenti il
Consiglio.
Il presente Statuto può, ai fini di adeguamento a nuove
normative statali, regionali, provinciali e comunali, essere
modificato, previa deliberazione del Consiglio presa con le
maggioranze previste dal comma seguente, mediante
soppressione o sostituzione degli articoli in esso
contenuti, senza che tale adeguamento costituisca modifica
dello
Statuto.
Le deliberazioni che concernono le
modifiche del presente Statuto, devono essere approvate da
almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri.
Articolo 11
Ufficio di
Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è
composto da:
Ø
il Presidente
Ø
il Vice Presidente Vicario
Partecipa alle riunioni
dell’Ufficio di Presidenza, di volta in volta, il Presidente
della Commissione investita delle attribuzioni oggetto della
discussione.
Partecipa alle riunioni
dell’Ufficio di Presidenza, di volta in volta, il
Consigliere Delegato investito delle attribuzioni oggetto
della
discussione.
Partecipano
alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i Consiglieri
Collaboratori di cui all’articolo 12 ( dodici ) dello
Statuto.
Se
nominato, partecipa alle riunioni il Vice Presidente
Aggiunto.
Articolo 12
Attribuzioni
dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è
l’organo esecutivo e di coordinamento e provvede a
deliberare e gestire le questioni di urgenza ed in
particolare provvede a:
Ø
dare esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio Direttivo;
Ø
nominare i componenti delle
Commissioni
Ø
coordinare l’attività delle
Commissioni;
Ø
sottoporre al Consiglio
Direttivo proposte, idee e programmi;
Ø
organizzare il finanziamento
del Comitato;
In
caso di necessità e di utilità l’Ufficio di Presidenza
nomina dei Consiglieri Collaboratori per l’espletamento di
tutte le funzioni attribuite all’Ufficio di Presidenza dallo
Statuto e dalle Delibere del Consiglio Direttivo.
Dopo la scadenza del mandato, l’Ufficio di Presidenza,
unitamente al Consiglio Direttivo, rimane in carica per
l’espletamento degli affari correnti e sino all’insediamento
del nuovo Consiglio
Direttivo.
Articolo 13
Convocazione
dell’Ufficio di Presidenza
L’ufficio di Presidenza si
riunisce, di norma, ogni 15 (quindici) giorni in un giorno
fissato dal Presidente.
L’Ufficio di Presidenza si riunisce presso la sede del
Comitato di Quartiere o altrove.
L’Ufficio di Presidenza, oltre che quindicinalmente, può
essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene
necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno 2 (due)
dei suoi componenti
Decorsi inutilmente 5 (cinque) giorni dalla richiesta, i
richiedenti possono provvedere direttamente alla
convocazione.
L’Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita sua delibera
le modalità di convocazione.
Articolo 14
Costituzione
dell’Ufficio di Presidenza, validità delle deliberazioni
L’Ufficio di Presidenza è validamente
costituito dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario.
Hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente
Vicario, il Presidente di Commissione
ed il Consigliere Delegato di
volta in volta convocati.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Vice Presidente Vicario, redige e custodisce tutti i
verbali e le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.
Articolo 15
Il
Presidente
Il Presidente dura in carica
due anni e comunque non oltre la consigliatura, è
rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio
Direttivo. Il Presidente può essere revocato in ogni tempo,
dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per
eleggerlo.
Il Presidente presiede l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea Generale di
Quartiere. La prima riunione del
Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e
presieduta dal consigliere che ha ricevuto più voti nelle
elezioni.
Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte
le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la
rappresentanza legale, convoca l’Ufficio di Presidenza, il
Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale di Quartiere,
autorizza le spese, firma le quietanze e la
corrispondenza.
Il Presidente può anche
avvalersi, per fini puramente rappresentativi, presso enti
ed istituzioni, di persone non residenti nel territorio del
Comitato, ma comunque residenti nel Comune di
Fiumicino.
Il Presidente, nei
casi e nei modi previsti dal Presente Statuto, può decidere
l’espulsione di uno o più Aderenti e Sostenitori.
Articolo 16
Il Vice
Presidente Vicario
Il
Vice Presidente Vicario dura in
carica due anni e comunque non oltre la consigliatura, è
rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio
Direttivo.
Il Vice Presidente Vicario può essere revocato in ogni tempo
dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista per
eleggerlo.
Il
Vice Presidente Vicario collabora con il Presidente in tutte
le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza e/o vacanza
e/o impedimento ed espleta tutti gli incarichi nell’ambito
delle deleghe a lui
conferite.
Il Vice Presidente Vicario redige i
verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Ufficio
di Presidenza e dell’Assemblea Generale di Quartiere,
coordina e gestisce i lavori delle Commissioni e ne
relaziona i lavori e le attività al Presidente del Comitato,
custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del
Comitato di Quartiere, tiene la contabilità, presenta
periodicamente all’Ufficio di Presidenza ed al Consiglio
Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto
annuale
Il Vice Presidente Vicario è membro dell’Ufficio di
Presidenza con diritto di voto ed espleta tutti gli
incarichi nell’ambito delle deleghe a lui conferite
Articolo 17
Il Vice
Presidente Tesoriere (Segretario)
È eventualmente nominato con
il voto favorevole della metà più uno dei componenti il
Consiglio Direttivo, un Vice Presidente Aggiunto.
Il
Vice Presidente Aggiunto dura in carica due anni e comunque
non oltre la consigliatura, è rieleggibile ed è scelto tra i
membri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente Aggiunto
può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo
con la maggioranza prevista per
eleggerlo.
Il
Vice Presidente Aggiunto partecipa con diritto di voto alle
riunioni dell’Ufficio di
Presidenza. Il
Vice Presidente Aggiunto collabora con l’Ufficio di
Presidenza per il raggiungimento degli scopi comuni del
Comitato nell’ambito delle deleghe a lui conferite dal
Consiglio Direttivo e/o dall’Ufficio di
Presidenza.
In caso di
contemporanea assenza e/o vacanza e/o impedimento del
Presidente e del Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente
Aggiunto supplisce ad entrambe le cariche con tutti i poteri
che ne competono.
Articolo 18
Le
Commissioni
Con approvazione del
Consiglio Direttivo e su proposta del Presidente della
Commissione possono far parte delle Commissioni esperti e
tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo; tale
collaborazione con il Comitato può prevedere un rimborso
spese.
La Commissione
risponde collegialmente al Consiglio Direttivo delle deleghe
attribuite, pertanto ogni componente della Commissione
facente parte contemporaneamente degli Organi Direttivi di
cui all’Articolo 6 ( sei ), è automaticamente delegato a
rappresentare ed a votare per tutti i componenti della
propria Commissione assenti alle riunioni ordinarie e
straordinarie; tale diritto viene esercitato nei modi e
nelle forme previste dal Regolamento delle riunioni del
Consiglio
Direttivo.
Il
Presidente di Commissione propone i nominativi dei
componenti della Commissione all’Ufficio di Presidenza,
organizza e coordina i lavori nell’ambito della delega
ricevuta, ne fa la sintesi e comunica i risultati e le
proposte all’Ufficio di
Presidenza.
I Presidenti delle Commissioni durano in carica
secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo , sono
rieleggibili e sono scelti tra i membri del Consiglio
Direttivo.
I Presidenti delle Commissioni possono essere revocati in
ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza
prescritta per eleggerli.
I Presidenti delle Commissioni sono membri dell’Ufficio di
Presidenza con diritto di voto secondo quanto stabilito
dall’articolo 14
(quattordici).
I
Presidenti di Commissione, nei casi e nei modi previsti
dall’articolo 10 ( dieci ) dello Statuto, possono essere
affiancati da uno o più Consiglieri
Delegati.
I Presidenti di Commissione possono,
al pari di tutti gli altri Consiglieri, essere delegati a
rappresentare il Comitato, nei casi e nei modi previsti
dall’art. 10 (dieci).
In caso di contemporanea
assenza e/o vacanza e/o impedimento del Presidente e del
Vice Presidente Vicario e non fosse stato nominato il Vice
Presidente Aggiunto, il Presidente di Commissione iscritto
da più tempo al Comitato supplisce entrambe le cariche. Ove
risultasse parità di periodo di iscrizione, subentrerà il
Presidente di Commissione più anziano.
Articolo 19
Assemblea
Generale di Quartiere
L’Assemblea Generale è un
organo di indirizzo generale e consultivo formato da tutti
gli iscritti al Comitato, da convocarsi a cura del
Presidente ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e
problemi urgenti di carattere generale impongano di
riferire,discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee
e
progetti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere
l’ordine del giorno, nonché l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora della riunione. Esso deve essere
comunicato a ciascun iscritto almeno cinque giorni prima del
giorno fissato per la riunione. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza, qualunque sia il numero dei votanti.
Dello svolgimento dell’assemblea generale si redigono i
verbali scritti e custoditi dal Vice Presidente Vicario
ARTICOLO 20
Elezione dei
componenti il Consiglio Direttivo
L’elezione dei componenti
elettivi del Consiglio Direttivo avviene ogni 2 (due) anni
con le scadenze previste dall’articolo 7 (sette).
Possono candidarsi alle
elezioni, tutti i Sostenitori aventi diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo
provvede a rendere nota la data e le modalità con cui si
procederà alle elezioni.
Tutte le operazioni di voto
vengono svolte in un locale aperto al pubblico e sono
gestite da una Commissione Elettorale. La Commissione
Elettorale, è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta
da:
1.
il Presidente;
2.
il Segretario;
3.
uno o più
Scrutatori
non possono far parte della
Commissione, i candidati alle elezioni.
Ogni Sostenitore che intenda
candidarsi, deve presentarsi nei giorni e negli orari
stabiliti dal Consiglio Direttivo, munito di un documento di
identità e dell’apposito modulo predisposto dal Consiglio
Direttivo, controfirmato anche da almeno altri 10 (dieci)
Sostenitori; ciascun Sostenitore può firmare solo una
candidatura. Le candidature non possono essere controfirmate
da altri candidati alle elezioni. Ogni Sostenitore già
componente del Consiglio Direttivo che intenda candidarsi,
deve presentarsi nei giorni e negli orari stabiliti dal
Consiglio Direttivo munito di un documento di identità e
dell’apposito modulo predisposto dal Consiglio. Eventuali
dichiarazioni incomplete, false o errate saranno respinte
dal Consiglio Direttivo. Al momento della presentazione
della candidatura, il Candidato versa un contributo spese
preventivamente fissato dal Consiglio Direttivo. Il
contributo resterà nelle casse del Comitato
indipendentemente dal risultato delle elezioni.
Scaduti i termini, tutte le
candidature ammesse vengono inserite, a cura del consiglio
Direttivo, in una Lista, che elenca in ordine alfabetico il
cognome, il nome, la data di nascita e l’indirizzo dei
candidati.
Tutti gli aventi diritto
votano con preferenza unica il loro candidato su un’apposita
scheda elettorale. La scheda elettorale contiene, in una o
più colonne, la lista dei candidati in ordine alfabetico;
per essere valida, deve contenere il logo del Comitato e la
firma del Presidente e del Segretario della Commissione
Elettorale.
Subito dopo la chiusura del
seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e confronta
il numero di schede contenute con il numero dei votanti. Ove
il numero delle schede contenute nell’urna non coincidesse
con il numero di votanti, le elezioni vengono annullate dal
Presidente della Commissione Elettorale e devono essere
ripetute. Durante lo scrutinio, in caso di controversie tra
i componenti della Commissione Elettorale, prevale il parere
del Presidente della Commissione.
Terminato lo scrutinio, la
Commissione Elettorale proclama eletti i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di
ex-aequo, sarà eletto il candidato iscritto da maggior tempo
al Comitato. Ove risultasse parità di periodo di iscrizione,
sarà eletto il più anziano tra i candidati.
Il Presidente ed il
Segretario della Commissione Elettorale redigono,
sottoscrivono e consegnano al Consigliere che ha ottenuto il
maggior numero di preferenze, il verbale delle operazioni di
scrutinio.
All’eletto che non intende
più accettare l’incarico, o che fosse escluso per
contraffazione di titoli e/o condizioni di partecipazione,
subentrerà il primo dei non eletti, e così di seguito.
ARTICOLO 21
Diritto al
voto
Hanno diritto
al voto per il rinnovo degli organi direttivi di cui
all’articolo 6, i Sostenitori Onorari e tutti i Sostenitori
in regola con il versamento della quota annuale.
Articolo 22
Finanziamento
Il
Comitato di Quartiere si finanzia attraverso le quote
mensili versate dai membri del Direttivo, le quote annuali
versate dai Sostenitori, il contributo volontario dei
cittadini, donazioni, lasciti ed eventuali utili del
giornale di quartiere.
Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere
organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire
fondi.
Il Consiglio stabilisce il
rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai suoi
membri per lo svolgimento delle attività in nome e per conto
del Comitato.
Per il conseguimento dei
suoi fini,il Comitato godrà della massima autonomia nella
gestione dei fondi. La raccolta, la gestione l’utilizzazione
delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque
riscosse, è affidata al Presidente del Comitato ed al Vice
Presidente Vicario, i quali godono di ampia autonomia
negoziale compreso l’accensione di conti correnti bancari o
postali in nome e per conto del Comitato stesso, pur
restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri
componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso.
Resta comunque fermo il divieto di dividere tra i
sostenitori eventuali utili.
È costituito un fondo cassa
iniziale, con gli eventuali fondi provenienti dalle casse
del “Comitato Promotore per il Comitato di Quartiere ISOLA
SACRA NUOVA”.
ARTICOLO 23
Controversie
Con esclusione di ogni altra
Giurisdizione, tutte le eventuali controversie saranno
sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale composto
da tre persone, nominate rispettivamente dalle parti in
causa e per il terzo dal Presidente del Comitato. Ove la
controversia riguardi anche il Presidente, il terzo arbitro
sarà nominato dal Vice-Presidente Vicario.
Articolo 24
Giornale di
quartiere, organo del Comitato di Quartiere
Il Consiglio Direttivo si
riserva la possibilità di attivarsi per la nascita di un
giornale che costituirà L’organo ufficiale del Comitato.
Il giornale è distribuito gratuitamente salvo diversa
decisione del Consiglio Direttivo.
Il giornale è finanziato con le risorse del Comitato di
Quartiere, con la vendita di spazi pubblicitari, con
contribuzioni volontarie dei cittadini, con contributi da
parte delle pubbliche istituzioni, con donazioni e con
lasciti.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore
responsabile e del Vice Direttore.
Il Consiglio Direttivo redige ed approva il Regolamento che
disciplina l’attività del giornale.
Il giornale è aperto alla collaborazione di tutti i
cittadini con le modalità previste dal Regolamento che ne
disciplina l’attività.
Il Consiglio Direttivo conferisce l’incarico al Direttore
responsabile ed al Vice Direttore per un periodo non
superiore alla scadenza del proprio mandato.
La sede legale del giornale è presso la sede del Comitato di
Quartiere e può essere variata con deliberazione del
Consiglio Direttivo.
Il giornale non ha fini di lucro, pur avendo una propria
autonoma gestione economica e finanziaria.
Eventuale differenza negativa di gestione è finanziata dal
Comitato di Quartiere. Eventuale differenza positiva di
gestione è devoluta a favore del Comitato di Quartiere.
ARTICOLO 25
Scioglimento
del Comitato
Il Comitato rimane in vita
fino al raggiungimento di tutte le finalità. Il Comitato può
anche sciogliersi a seguito di una specifica deliberazione
dell’Assemblea Generale di Quartiere, presa col voto
favorevole di almeno il 75% (settantacinque percento) dei
componenti. Al momento dello scioglimento, la destinazione
di eventuali residui di cassa sarà decisa dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 26
Norme
Transitorie e Finali
I membri del Consiglio di
Comitato del “Comitato Promotore per il Comitato di
Quartiere ISOLA SACRA NUOVA”, approvano lo Statuto del
Comitato di Quartiere e, in deroga a quanto stabilito nel
presente Statuto, stabiliscono le cariche sociali del primo
Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere ISOLA SACRA
NUOVA, del quale fanno parte di
diritto.
Il presente Statuto, fa
riferimento all’Atto Costitutivo del “Comitato Promotore per
il Comitato di Quartiere ISOLA SACRA NUOVA”, registrato
presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 7, in data
05/08/02, serie 3, al numero 7276.
A motivo di imparzialità, il
Comitato sospenderà ogni sua attività in concomitanza con le
Elezioni Comunali, dal giorno della convocazione dei Comizi
Elettorali, al giorno dello svolgimento delle elezioni
stesse.
Copia del presente Statuto e
di eventuali modifiche, deve essere inviata al Prefetto di
Roma, al Sindaco di Fiumicino, a tutte la Autorità
competenti e diffuso tra la cittadinanza.
Letto, si
approva.
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